F.A.Q.
| 1) Per quali materie si può esperire il tentativo di conciliazione? |
- Diritti reali; - Diffamazione; - Divisione di proprietà; - Locazione; - Contratti bancari e finanziari; - Contratti assicurativi; - Successioni ereditarie; - Comodato; - Danni da responsabilità medica; - Affitto d’azienda; - Patti di famiglia. Dal 21 Marzo 2012: - Sinistri stradali; - Condominio;
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| 2) Che cos’è la mediazione? |
| E’ l’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia alla ricerca di una accordo amichevole per la composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. |
| 3) Chi è il mediatore? |
| La persona fisica che svolge la mediazione rimanendo però priva del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. |
| 4) Come inizia il procedimento di mediazione? |
| Il procedimento ha inizio quando la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso l’Organismo. |
| 5) Qual è il ruolo del mediatore? |
| Il mediatore aiuta e facilita le parti al raggiungimento dell’accordo e formula proposta di conciliazione. Nel caso in cui l’accordo presenti maggiori difficoltà può formulare una proposta di conciliazione. |
| 6) Quale è il costo di un procedimento di mediazione? |
| Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 da versare al momento del deposito della domanda o al momento dell’adesione al procedimento. Per le spese di mediazione invece, è dovuto da ciascuna parte l’importo previsto dalle tabelle dell’Organismo di mediazione, in base al valore della lite. |
| 7) Quanto dura il procedimento di mediazione? |
| Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dalla data di fissazione del primo incontro. La procedura può concludersi anche in una sola giornata. |
| 8) Quali sono le garanzie e i vantaggi del procedimento di mediazione? |
| Le garanzie sono la riservatezza del procedimento e l’imparzialità e la professionalità del mediatore. I vantaggi sono i tempi brevi della risoluzione della controversia, il minor costo rispetto ad un procedimento giudiziario e le agevolazioni fiscali nonché la maggiore attenzione agli interessi dei soggetti in lite. |
| 9) Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel procedimento di mediazione? |
| Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritti di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore de euro 51.646,00 Alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo di euro 500,00 in caso di successo della mediazione. Tale credito è ridotto della metà in caso d’insuccesso. Nella mediazione obbligatoria le parti in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione. |
| 10) In che cosa consiste il credito d’imposta? |
| E’ possibile beneficiare del credito solo se effettivamente si è fatto fronte al pagamento delle indennità di mediazione all’Organismo. Il credito massimo che viene riconosciuto è di Euro 500,00 in caso di mediazione esperita con successo mentre in caso di insuccesso del procedimento il limite massimo di credito riconosciuto scende ad Euro 250,00. |
| 11) Come richiedere l’esenzione dal pagamento delle spese di mediazione? |
| La domanda va presentata personalmente dall’interessato, a pana di inammissibilità. Per l’ammissione all’esenzione è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,00. Tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, sempre che in contesa non vi siano soggetti appartenenti al nucleo stesso. |
| 12) Che valore ha il verbale di conciliazione? |
| Una volta omologato dal Presidente del Tribunale, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. |
| 13) Cosa succede se non mi presento alla data fissata per l’incontro? |
| Se la parte non si presenta senza giustificato motivo il mediatore provvede a verbalizzare l’assenza. Dalla mancata partecipazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Se però la parte rende nota la sua impossibilità a presentarsi nel giorno stabilito, l’organismo fisserà l’incontro in una data diversa. |
| 14) E’ necessaria la presenza di un rappresentate legale? |
| No. La parte può presentarsi da sola o accompagnata da qualsiasi soggetto. |

