F.A.Q.

1) Per quali materie si può esperire il tentativo di conciliazione?
  • Elenco materie art. 5 del D. Lgs. 28/10
Dal 21 Marzo 2011:
- Diritti reali;
- Diffamazione;
- Divisione di proprietà;
- Locazione;
- Contratti bancari e finanziari;
- Contratti assicurativi;
- Successioni ereditarie;
- Comodato;
- Danni da responsabilità medica;
- Affitto d’azienda;
- Patti di famiglia.
Dal 21 Marzo 2012:
- Sinistri stradali;
- Condominio;
  • Mediazione in materia Familiare, Penale, Amministrativa, Tributaria, Lavoro e Sindacale;
  • Mediazione nelle materie diverse dall'art. 5 del D. Lgs. 28/10 (purché ad oggetto diritti disponibili).
2) Che cos’è la mediazione?
E’ l’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia alla ricerca di una accordo amichevole per la composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
3) Chi è il mediatore?
La persona fisica che svolge la mediazione rimanendo però priva del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
4) Come inizia il procedimento di mediazione?
Il procedimento ha inizio quando la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso l’Organismo.
5) Qual è il ruolo del mediatore?
Il mediatore aiuta e facilita le parti al raggiungimento dell’accordo e formula proposta di conciliazione. Nel caso in cui l’accordo presenti maggiori difficoltà può formulare una proposta di conciliazione.
6) Quale è il costo di un procedimento di mediazione?
Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 da versare al momento del deposito della domanda o al momento dell’adesione al procedimento. Per le spese di mediazione invece, è dovuto da ciascuna parte l’importo previsto dalle tabelle dell’Organismo di mediazione, in base al valore della lite.
7) Quanto dura il procedimento di mediazione?
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dalla data di fissazione del primo incontro. La procedura può concludersi anche in una sola giornata.
8) Quali sono le garanzie e i vantaggi del procedimento di mediazione?
Le garanzie sono la riservatezza del procedimento e l’imparzialità e la professionalità del mediatore. I vantaggi sono i tempi brevi della risoluzione della controversia, il minor costo rispetto ad un procedimento giudiziario e le agevolazioni fiscali nonché la maggiore attenzione agli interessi dei soggetti in lite.
9) Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel procedimento di mediazione?
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritti di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore de euro 51.646,00 Alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo di euro 500,00 in caso di successo della mediazione. Tale credito è ridotto della metà in caso d’insuccesso. Nella mediazione obbligatoria le parti in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione.
10) In che cosa consiste il credito d’imposta?
E’ possibile beneficiare del credito solo se effettivamente si è fatto fronte al pagamento delle indennità di mediazione all’Organismo. Il credito massimo che viene riconosciuto è di Euro 500,00 in caso di mediazione esperita con successo mentre in caso di insuccesso del procedimento il limite massimo di credito riconosciuto scende ad Euro 250,00.
11) Come richiedere l’esenzione dal pagamento delle spese di mediazione?
La domanda va presentata personalmente dall’interessato, a pana di inammissibilità. Per l’ammissione all’esenzione è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,00. Tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, sempre che in contesa non vi siano soggetti appartenenti al nucleo stesso.
12) Che valore ha il verbale di conciliazione?
Una volta omologato dal Presidente del Tribunale, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
13) Cosa succede se non mi presento alla data fissata per l’incontro?
Se la parte non si presenta senza giustificato motivo il mediatore provvede a verbalizzare l’assenza. Dalla mancata partecipazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Se però la parte rende nota la sua impossibilità a presentarsi nel giorno stabilito, l’organismo fisserà l’incontro in una data diversa.
14) E’ necessaria la presenza di un rappresentate legale?
No. La parte può presentarsi da sola o accompagnata da qualsiasi soggetto.