Requisiti per diventare Professionista Mediatore Civile ed Opportunità Professionali
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO DI PROFESSIONISTA MEDIATORE CIVILE
Ai sensi del D.M. 180/2010
Il D.M. 180/2010, ha introdotto requisiti del tutto nuovi rispetto a quelli previsti dall’abrogata normativa, determinando, in diversi articoli che tenteremo di comparare, le nuove modalità per acquisire i requisiti del già conciliatore professionista, oggi, più semplicemente, Mediatore.
POSSESSO DEL TITOLO
Per poter acquisire la qualifica di Mediatore, occorre:
a) Essere in possesso di diploma di laurea, almeno triennale.
Viene quindi a cadere il primo limite posto dal DM 222/2004, in base al quale solo chi fosse in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche o ad esse equipollenti, potesse diventare conciliatore.
Oggi l’accesso alla professione di Mediatore è aperta praticamente a tutti coloro che siano in possesso di un diploma di laura, ALMENO TRIENNALE e con ciò il Legislatore ha inteso allargare la possibilità di accedere a questa professione a numerose categorie professionali; vengono subito in mente, ad esempio, i medici, gli ingegneri, gli architetti, i biologi, i filosofi, i laureati in lettere, in lingue, nonché tutti coloro che siano in possesso di lauree di durata triennale.
E’ una grande ed importante apertura che è destinata a creare sbocchi occupazionali di enorme, immensa portata e a conferire a categorie professionali fino ad oggi escluse, la possibilità di entrare nel mondo della mediazione.
In alternativa:
b) Essere iscritto ad un Ordine o ad un Collegio Professionale.
Tale possibilità consente anche a coloro che siano in possesso di un diploma di scuola superiore, purchè iscritti all’Ordine o Collegio di appartenenza, di accedere alla professione di Mediatore.
E’ subito evidente che potranno diventare Mediatori coloro che sono iscritti al:
- Consiglio Nazionale dei Notai, ai sensi della legge n.89 del 1913;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ai sensi della legge n.1395/1923, RD n.251a 37/1925, D. Lgt. n.382/1944;
- Ordine Nazionale dei Giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n.69;
- Consiglio Nazionale dei Chimici, ai sensi del R.D. del 1° marzo 1928, n.842, della L. 25 aprile 1938, n.897, del D.Lgt.lgt. 23 novembre 1944, n.382;
- Ordine Nazionale Forense, quale ordine degli avvocati, ai sensi del r.d.l. 27 novembre 1933 n.1578 conv. In legge 22 gennaio 1934 n.36;
- Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ai sensi della legge n.1395/1923, che ha assunto la sua attuale denominazione, che sostituisce quella originaria di Consiglio Nazionale Architetti, a seguito al DPR n.328/2001;
- Ordine Nazionale degli Attuari, ai sensi della legge9 febbraio 1942, n.194;
- Ordine Nazionale dei Biologi, ai sensi della legge n.396/1967;
- Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n.233;
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n.233 e D.P.R. 5 aprile 1950 n.221;
- Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n.233;
- Consiglio Nazionale dei Geologi, ai sensi della legge n.112/1963;
- Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali, ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n.3;
- Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro, ai sensi della legge n.12/1979;
- Ordine dei Psicologi ai sensi della legge 18 febbraio 1989 n.56;
- Ordine degli Assistenti Sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n.84;
- Ordine dei Tecnologi Alimentari, ai sensi della legge 18 gennaio 1994, n.59;
- Ordine dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30, recante Codice della Proprietà Industriale, agli artt.221 ss.;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale nuovo unificato Ordine dei Dottori commercialisti e del Collegio dei Ragionieri, prevista dal D.Lgs n.139/2005 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Qualora si tratti di professioni per il cui accesso sia necessario il diploma di un istituto secondario di secondo grado si parlerà di Collegio, di recente aperto anche ai laureati con diploma di laurea triennale. Essi sono:
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ai sensi della legge 6 giugno 1986, n.251;
- Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati, ai sensi del RD 11 febbraio 1929, n.274 e del D.Lgs. 23 novembre 1944, n.382;
- Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine, ai sensi della Legge quadro 2 gennaio 1989, n.6;
- Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n.1049;
- Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n.233;
- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n.54;
- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n.275;
- Collegio Provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione Nazionale, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n.1103.
Vi sono poi degli organismi che, pur gestendo un albo, non sono costituiti in forma di ordine professionale come l’Albo unico dei Promotori Finanziari, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
E’ infine da ricordare che, nonostante la tendenza generale sia a riconoscere sempre più professioni organizzate, alcuni ordini professionali sono stati invece aboliti, come, ad esempio, il Consiglio nazionale degli Ordini degli Agenti di Cambio e Procuratori di Borsa, esistito fra il 1967 ed il 1998.
OPPORTUNITA' PROFESSIONALI: MEDIATORE/CONCILIATORE PRESSO:
- Conciliatore presso le Camere di Commercio;
- Camere di Conciliazione in ambito Bancario;
- Conciliatore presso Associazioni di Categoria e Sindacati;
- Enti di erogazione servizi;
- Studi Legali o Professionali;
- Multinazionali.